Quando un lavoratore, ancorché formalmente iscritto all’albo delle imprese artigiane, eserciti presso il proprio domicilio, con modesti mezzi produttivi propri, un’attività complementare a quella dell’azienda committente, su modelli, con materie prime e secondo indicazioni ricevute dall’impresa committente, percependo un compenso pattuito “al pezzo” secondo scadenze mensili, attua una sorta di esternalizzazione del processo produttivo aziendale di cui è tuttavia pienamente parte, con la conseguenza che deve ritenersi lavoratore subordinato, sotto la specie del lavoro a domicilio