In caso di corresponsione di pensione non dovuta a causa di errore contenuto nella comunicazione all’ente previdenziale da parte dell’ente di appartenenza del dipendente, l’utilizzo dello strumento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 presuppone un errore determinato da responsabilità dell’ente; tale errore non è configurabile nel caso in cui la prestazione previdenziale del lavoratore sia risultata dalle certificazioni rilasciate dall’ente previdenziale