Il verbo “sospende” di cui all’art. 17 d.lgs. 124/2004 deve essere interpretato come “interrompe”; ne deriva che il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni amministrative adottate dalla Direzione provinciale del lavoro è interrotto e non sospeso dalla proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro