In tema di sanzioni amministrative, il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui essa abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, termine la cui individuazione è rimessa al giudice del merito; la transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo