Category Archives: Giurisprudenza italiana
Corte di Cassazione 5 luglio 2013, n. 16859, La condotta del notaio volta ad esternalizzare, a costi superiori rispetto a quelli sostenuti precedentemente con l’impiego di personale interno, talune prestazioni in favore di una società delle quale sia socio di maggioranza, che usufruisca delle agevolazioni fiscali, determinando una contrazione della base imponibile del professionista, dimostra l’elusione del comportamento del contribuente
La condotta del notaio volta ad esternalizzare, a costi superiori rispetto a quelli sostenuti precedentemente con l’impiego di personale interno, talune prestazioni in favore di una società delle quale sia socio di maggioranza, che usufruisca delle agevolazioni fiscali, determinando una contrazione della base imponibile del professionista, dimostra l’elusione del comportamento del contribuente
Corte di Cassazione 13 marzo 2013 n. 6346, Licenziamento possibile per sopravvenuta esternalizzazione del servizio specializzato
Corte di Cassazione 22 febbraio 2013 n. 4510, Outsourcing di gruppo senza documentazione
Corte di Cassazione 29 gennaio 2013 n. 2040, È esclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. nei casi di esternalizzazione di alcuni servizi già gestiti in proprio, mediante trasferimento del ramo d’azienda identificato nei cd. servizi generali, ove non sia provata l’autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo di azienda e sia invece riscontrata in esso eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di funzione unitaria della struttura derivatane
È esclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. nei casi di esternalizzazione di alcuni servizi già gestiti in proprio, mediante trasferimento del ramo d’azienda identificato nei cd. servizi generali, ove non sia provata l’autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo di azienda e sia invece riscontrata in esso eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di funzione unitaria della struttura derivatane
Corte di Cassazione 10 settembre 2010 n. 19348, Responsabilità verso gli infortuni dei lavoratori in caso di esternalizzazione
Corte di Cassazione 7 gennaio 2009, n. 45, Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio di un lavoratore inviato a lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio dominio diretto
Corte di Cassazione 17 ottobre 2006, n. 22232, Può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex articolo 1406 e seguenti del codice civile
Può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex articolo 1406 e seguenti del codice civile
Corte d’Appello di 23 settembre 2006, n. 296 Quando un lavoratore, ancorché formalmente iscritto all’albo delle imprese artigiane, eserciti presso il proprio domicilio, con modesti mezzi produttivi propri, un’attività complementare a quella dell’azienda committente, su modelli, con materie prime e secondo indicazioni ricevute dall’impresa committente, percependo un compenso pattuito “al pezzo” secondo scadenze mensili, attua una sorta di esternalizzazione del processo produttivo aziendale di cui è tuttavia pienamente parte, con la conseguenza che deve ritenersi lavoratore subordinato, sotto la specie del lavoro a domicilio
Quando un lavoratore, ancorché formalmente iscritto all’albo delle imprese artigiane, eserciti presso il proprio domicilio, con modesti mezzi produttivi propri, un’attività complementare a quella dell’azienda committente, su modelli, con materie prime e secondo indicazioni ricevute dall’impresa committente, percependo un compenso pattuito “al pezzo” secondo scadenze mensili, attua una sorta di esternalizzazione del processo produttivo aziendale di cui è tuttavia pienamente parte, con la conseguenza che deve ritenersi lavoratore subordinato, sotto la specie del lavoro a domicilio