Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse (in vigore dal 28 novembre 2014)
Category Archives: Previdenza
Corte Costituzionale 5 giugno 2013, n. 116, È costituzionalmente illegittimo l’’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro
È costituzionalmente illegittimo l’’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro
M. Squeglia (a cura di), La“staffetta intergenerazionale” tra discutibili modelli e dubbie prospettive, Bollettino speciale ADAPT, 2013, n 14
Circolare Inps 8 maggio 2013, n. 76, Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e Terza Operazione Salvaguardia. Circolare Inps 22 marzo 2013, n. 44
Corte di Cassazione 7 maggio 2013 n. 10556, La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)
La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)
Messaggio Inps 4 gennaio 2013, n. 219, Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti
Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013 (in GU, 29 dicembre 2012, n.302 – suppl. ord. n. 212)
Decreto ministeriale 22 aprile 2013, Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente, (in GU, 28 maggio 2013, n. 123)
Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto la disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto la disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita