È costituzionalmente illegittimo l’’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro
Category Archives: Giurisprudenza italiana
Corte di Cassazione 7 maggio 2013 n. 10556, La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)
La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)
Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto la disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto la disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita
Corte di Cassazione 10 luglio 2012 n. 11548, In caso di corresponsione di pensione non dovuta a causa di errore contenuto nella comunicazione all’ente previdenziale da parte dell’ente di appartenenza del dipendente, l’utilizzo dello strumento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 presuppone un errore determinato da responsabilità dell’ente; tale errore non è configurabile nel caso in cui la prestazione previdenziale del lavoratore sia risultata dalle certificazioni rilasciate dall’ente previdenziale
In caso di corresponsione di pensione non dovuta a causa di errore contenuto nella comunicazione all’ente previdenziale da parte dell’ente di appartenenza del dipendente, l’utilizzo dello strumento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986 presuppone un errore determinato da responsabilità dell’ente; tale errore non è configurabile nel caso in cui la prestazione previdenziale del lavoratore sia risultata dalle certificazioni rilasciate dall’ente previdenziale
Corte di Cassazione 10 aprile 2012 n. 5672, Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto
Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto