Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo possono costituire idonei elementi probatori, essendo dotate dei caratteri della spontaneità e della genuinità, e prevalgono su quelle di diverso tenore rilasciate in giudizio se vi è motivo di dubitare dell’attendibilità di queste ultime, come quando il lavoratore è alle dipendenze dell’azienda parte in causa
Category Archives: Servizi ispettivi e attività di vigilanza
Corte di Cassazione 20 marzo 2009, n. 6901 In tema di sanzioni amministrative, il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui essa abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, termine la cui individuazione è rimessa al giudice del merito; la transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo
In tema di sanzioni amministrative, il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui essa abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, termine la cui individuazione è rimessa al giudice del merito; la transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo
Consiglio di Stato 9 dicembre 2008, n. 6117, Non sono accessibili gli atti accertativi degli ispettori del lavoro compiuti nell’esercizio delle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria
Corte di Cassazione 22 luglio 2008, n. 20189, L’obbligo di motivazione incombente sull’autorità amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e’ ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia’ noto al trasgressore in virtu’ della obbligatoria preventiva contestazione
L’obbligo di motivazione incombente sull’autorità amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e’ ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia’ noto al trasgressore in virtu’ della obbligatoria preventiva contestazione