Menu

Skip to content

Corte di Cassazione 28 settembre 2004, n. 19379, Il trasferimento d’azienda comporta l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dei lavoratori ceduti di opporsi all’indicato automatismo, rimanendo alle dipendenze del cedente: in tal caso, però, essi si espongono al rischio di essere licenziati, secondo le regole comuni, a causa della cessazione dell’attività cui erano adibiti

Il trasferimento d’azienda comporta l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dei lavoratori ceduti di opporsi all’indicato automatismo, rimanendo alle dipendenze del cedente: in tal caso, però, essi si espongono al rischio di essere licenziati, secondo le regole comuni, a causa della cessazione dell’attività cui erano adibiti pdf

This entry was posted in Esternalizzazioni, Giurisprudenza italiana, INDICE A-Z: per argomento on August 28, 2004 by Tiziana Bellinvia.

Post navigation

← Legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (in GU, 21 settembre 2004, n. 222) Government of Zimbabwe, Criminal Law (Codification and Reform) Act, Act 23/2004 →
Proudly powered by WordPress