È esclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. nei casi di esternalizzazione di alcuni servizi già gestiti in proprio, mediante trasferimento del ramo d’azienda identificato nei cd. servizi generali, ove non sia provata l’autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo di azienda e sia invece riscontrata in esso eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di funzione unitaria della struttura derivatane