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Corte di Cassazione 7 maggio 2013, n. 10560
Corte di Cassazione 7 maggio 2013, n. 10560
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Corte di Cassazione 7 maggio 2013 n. 10556, La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)
ARAN, La Contrattazione integrativa del settore pubblico, maggio 2013
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