Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo possono costituire idonei elementi probatori, essendo dotate dei caratteri della spontaneità e della genuinità, e prevalgono su quelle di diverso tenore rilasciate in giudizio se vi è motivo di dubitare dell’attendibilità di queste ultime, come quando il lavoratore è alle dipendenze dell’azienda parte in causa