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Tribunale di Milano 14 aprile 2009, n. 1625, Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo possono costituire idonei elementi probatori, essendo dotate dei caratteri della spontaneità e della genuinità, e prevalgono su quelle di diverso tenore rilasciate in giudizio se vi è motivo di dubitare dell’attendibilità di queste ultime, come quando il lavoratore è alle dipendenze dell’azienda parte in causa.

Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo possono costituire idonei elementi probatori, essendo dotate dei caratteri della spontaneità e della genuinità, e prevalgono su quelle di diverso tenore rilasciate in giudizio se vi è motivo di dubitare dell’attendibilità di queste ultime, come quando il lavoratore è alle dipendenze dell’azienda parte in causa L. n. 92/2012 (c.d. RiformaLavoro), collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indicazioni operative per il personale ispettivo

This entry was posted in Giurisprudenza italiana, INDICE A-Z: per argomento, Servizi ispettivi e attività di vigilanza on April 14, 2009 by Tiziana Bellinvia.

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