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Corte di Cassazione 19 gennaio 2010, n. 839, L’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto con termine illegittimamente apposto non è di per sé sola significativa della volontà di acconsentire alla risoluzione bilaterale tacita del contratto

L’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto con termine illegittimamente apposto non è di per sé sola significativa della volontà di acconsentire alla risoluzione bilaterale tacita del contratto pdf

This entry was posted in Giurisprudenza italiana, INDICE A-Z: per argomento, Lavoro a termine on January 19, 2010 by Tiziana Bellinvia.

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